{"id":6734,"date":"2024-04-15T16:16:26","date_gmt":"2024-04-15T14:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omag-pack.com\/?page_id=6734"},"modified":"2024-04-15T16:16:51","modified_gmt":"2024-04-15T14:16:51","slug":"regolamento-whistleblowing","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.omag-pack.com\/it\/regolamento-whistleblowing\/","title":{"rendered":"Regolamento Whistleblowing Omag"},"content":{"rendered":"<h3><a name=\"_Toc154744249\"><\/a><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Scopo della procedura di segnalazione<\/strong><\/h3>\n<p>OMAG S.p.A., con sede a Gradara (PU), Via Santi 42\/A, C.F. e P. IVA: 02154180406, ha adottato la presente Procedura in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 24\/2023, di attuazione della direttiva UE 2019\/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione (c.d. <strong><em>\u201cwhistleblowing\u201d<\/em><\/strong>)<\/p>\n<p><strong>Essa ha lo scopo di descrivere e regolamentare il sistema per la segnalazione delle violazioni, come di seguito definite, di cui il segnalante (c.d. <em>\u201cwhistleblower\u201d<\/em>), come parimenti di seguito definito, sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto e nell\u2019ambito del contesto lavorativo con OMAG S.p.A., nonch\u00e9 i meccanismi di protezione previsti a tutela del medesimo segnalante.<\/strong> Fra il resto, il documento ha l\u2019obiettivo di:<\/p>\n<ul>\n<li><em>fornire ai potenziali segnalanti le necessarie indicazioni per effettuare le segnalazioni di illeciti tramite i canali adottati da OMAG S.p.A;<\/em><\/li>\n<li><em>descrivere le modalit\u00e0 attraverso le quali OMAG S.p.A. gestir\u00e0 le segnalazioni ricevute;<\/em><\/li>\n<li><em>favorire l\u2019emersione di illeciti attraverso le tutele di riservatezza e protezione garantite alle persone segnalanti.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La presente procedura verr\u00e0 pubblicata &#8211; eventualmente in forma riassuntiva &#8211; da OMAG S.p.A. sia nella bacheca aziendale (per il personale interno) sia nella sezione dedicata al whistleblowing sul sito internet della Societ\u00e0.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc154744250\"><\/a><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Oggetto delle segnalazioni<\/strong><\/h3>\n<p>Oggetto di segnalazione sono<strong> le informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di normative nazionali e dell\u2019Unione Europea che ledono l\u2019interesse pubblico o l\u2019integrit\u00e0 di OMAG S.p.A., commesse nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione, con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico qualificato <\/strong>(definito al par. 3)<strong>: esse devono, infatti, riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo <\/strong>(la nozione di \u201ccontesto lavorativo\u201d va intesa in senso ampio, dovendosi ricomprendere non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con OMAG S.p.A., es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, ecc.)<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744251\"><\/a><strong>2.1 Cosa pu\u00f2 essere segnalato<\/strong><\/h2>\n<p>Segnatamente, possono essere segnalate mediante tale procedura:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale categoria rientrano:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>Illeciti commessi in violazione della normativa dell\u2019UE indicata nell\u2019allegato 1 al D. Lgs. 24\/2023<\/em><\/strong><strong>.<\/strong>\n<ol>\n<li>Tale rinvio \u00e8 da intendersi in senso \u201cdinamico\u201d, in quanto va naturalmente adeguato al variare della normativa stessa. Al momento dell\u2019adozione della presente procedura, il rinvio \u00e8 riferito ad illeciti commessi nei seguenti settori: <em>contratti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformit\u00e0 dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell\u2019ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li><strong><em>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione Europea<\/em><\/strong> (a titolo di esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attivit\u00e0 illegale connessa alle spese dell\u2019Unione);<\/li>\n<li><strong><em>Atti od omissioni che riguardano il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>Atti o comportamenti che vanificano l\u2019oggetto o la finalit\u00e0 delle disposizioni dell\u2019Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI DI ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE SOPRA INDIVIDUATE<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale categoria rientrano:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>illeciti penali<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>illeciti<\/em><\/strong><strong> <em>civili<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>illeciti<\/em><\/strong><strong> <em>amministrativi<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>illeciti<\/em><\/strong><strong> <em>contabili<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744252\"><\/a><strong>2.2\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Cosa non pu\u00f2 essere segnalato<\/strong><\/h2>\n<p><u>Non<\/u> rientrano nell\u2019ambito di applicazione della presente procedura (e le segnalazioni non verranno, pertanto, trattate osservando le relative tutele):<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>le segnalazioni di violazioni che gi\u00e0 garantiscono apposite procedure di segnalazione secondo atti dell\u2019Unione Europea o nazionali <\/em><\/strong>(a titolo di esempio: procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Reg. UE n. 596\/2014 e Dir. 2015\/1932; disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario);<\/li>\n<li><strong><em>le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonch\u00e9 di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>le notizie palesemente prive di fondamento<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>le informazioni che sono gi\u00e0 totalmente di dominio pubblico<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc154744253\"><\/a><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>I soggetti che possono effettuare segnalazioni<\/strong><\/h3>\n<p>I soggetti che possono effettuare segnalazioni secondo l\u2019ambito di applicazione della presente procedura e, dunque, possono usufruire delle tutele ad essa connesse, sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>i lavoratori subordinati<\/strong>, da intendersi come coloro che hanno un rapporto di lavoro con OMAG S.p.A. a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (rapporti regolati dal d. lgs. 80\/2015) o coloro che svolgono prestazioni occasionali (art. 54bis d.l. 50\/2017);<\/li>\n<li><strong>i lavoratori autonomi, <\/strong>da intendersi come tali appaltatori, fornitori, agenti, rappresentanti commerciali, ecc. e i loro dipendenti;<\/li>\n<li><strong>liberi professionisti e consulenti<\/strong>, come avvocati, commercialisti, ecc.;<\/li>\n<li><strong>volontari e tirocinanti, <\/strong>retribuiti e non retribuiti;<\/li>\n<li><strong>azionisti;<\/strong><\/li>\n<li><strong>persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, <\/strong>come, ad esempio, membri del C.d.A. o membri del Collegio Sindacale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La segnalazione pu\u00f2 avvenire anche<\/p>\n<ul>\n<li>quando il rapporto giuridico con il soggetto segnalante non \u00e8 ancora iniziato se l\u2019informazione sulla violazione \u00e8 stata acquisita durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;<\/li>\n<li>durante il periodo di prova;<\/li>\n<li>successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, se l\u2019informazione sulle violazioni \u00e8 stata acquisita durante il rapporto stesso.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc154744254\"><\/a><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Caratteristiche che deve possedere la segnalazione per essere esaminata<\/strong><\/h3>\n<p>Affinch\u00e9 la segnalazione venga trattata conformemente a quanto previsto nella presente procedura e, quindi, affinch\u00e9 al segnalante vengano riconosciute le conseguenti tutele, la segnalazione deve contenere:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>le circostanze di tempo e di luogo in cui si \u00e8 verificato il fatto oggetto della segnalazione (dalla quale si possa ricavare il rapporto lavorativo intercorrente tra segnalante e OMAG S.p.A.);<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>la descrizione del fatto in maniera chiara e precisa;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>le generalit\u00e0 (ove conosciute) o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>eventuale documentazione utile a supportare la segnalazione.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Le segnalazioni non aventi le suddette caratteristiche non verranno giudicate ammissibili.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc154744255\"><\/a><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Modalit\u00e0 di segnalazione<\/strong><\/h3>\n<h2><a name=\"_Toc154744256\"><\/a><strong>5.1 I canali di segnalazione interna adottati da OMAG S.p.A.<\/strong><\/h2>\n<p>OMAG S.p.A. ha adottato propri canali di segnalazione che consentono di presentare la segnalazione conformemente a quanto previsto nei paragrafi che precedono e garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.<\/p>\n<p>OMAG S.p.A. ha affidato la fase di ricezione e prima gestione delle segnalazioni ad un <strong>Comitato Whistleblowing<\/strong>, regolarmente autorizzato al trattamento dei dati personali e debitamente formato ed informato sulla materia e costituito da:<\/p>\n<ul>\n<li>Diva Paternoster (Referente 1)<\/li>\n<li>Daniele Paradisi (Referente 2)<\/li>\n<\/ul>\n<p>OMAG S.p.A. ha adottato i seguenti <strong><u>canali di segnalazione:<\/u><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong><em><u>in modalit\u00e0 scritta informatica, dal sito internet di OMAG S.p.A., collegandosi al link: whistleblowing.omag-pack.com<\/u><\/em><\/strong><strong> (<u>ALTERNATIVA 1)<\/u><\/strong><u>. <\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale canale permette anche l\u2019invio di segnalazioni anonime.<\/p>\n<p>L\u2019accesso alle segnalazioni effettuate attraverso tale canale \u00e8 consentito solamente ad entrambi i Referenti del Comitato Whistleblowing.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><em><u>in modalit\u00e0 orale, mediante sistema di messaggistica vocale, dal sito internet di OMAG S.p.A., collegandosi al link: whistleblowing.omag-pack.com (<\/u><\/em><\/strong><strong><u>ALTERNATIVA 2<em>).<\/em><\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale sistema effettuer\u00e0 una registrazione della segnalazione su consenso del segnalante. La segnalazione verr\u00e0 conservata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all\u2019ascolto.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><em><u>mediante incontro di persona con uno dei referenti del Comitato Whistleblowing<\/u><\/em><\/strong><strong><u>, da richiedere inviando una lettera raccomandata all\u2019indirizzo \u201cComitato Whistleblowing c\/o OMAG S.p.A., Via Santi 42\/A, 61012 Gradara (PU)(ALTERNATIVA 3)<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In caso di scelta di questo canale di segnalazione, l\u2019incontro sar\u00e0 fissato entro un termine ragionevole e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.<\/p>\n<p>L\u2019incontro sar\u00e0 registrato con il consenso della persona segnalante o, in assenza di consenso, verr\u00e0 redatto un verbale che ne riassume lo svolgimento nonch\u00e9 il contenuto della segnalazione che verr\u00e0 firmato dal segnalante.<\/p>\n<p>Una copia del verbale verr\u00e0 rilasciata al segnalante.<\/p>\n<p>In caso di assenza provvisoria di uno dei membri del Comitato, ne verr\u00e0 data notizia tempestivamente nella sezione dedicata del sito internet della Societ\u00e0 con indicazione del periodo di assenza.<\/p>\n<p>In caso di assenza provvisoria di entrambi i membri del Comitato, verr\u00e0 nominato temporaneamente un sostituto, all\u2019uopo adeguatamente formato, vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza e ne verr\u00e0 data notizia tempestivamente nella sezione dedicata del sito internet della Societ\u00e0.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744257\"><\/a><strong>5.2\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Segnalazione esterna<\/strong><\/h2>\n<p>I soggetti di cui al paragrafo 3 possono effettuare una segnalazione anche attraverso un <strong><em>canale esterno istituito presso ANAC (Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione), collegandosi al link: anticorruzione.it\/-\/whistleblowing, <\/em>in presenza delle condizioni esplicitate di seguito.<\/strong><\/p>\n<p>ANAC, anche attraverso l\u2019utilizzo di strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo di tale canale \u00e8 consentito al ricorrere dei seguenti <strong>presupposti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>i canali di segnalazione interna non sono attivi o, se attivi, non sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui al D. Lgs. 24\/2023<\/strong><\/li>\n<li><strong>il segnalante ha gi\u00e0 effettuato una segnalazione avente le caratteristiche di cui ai paragrafi 2. e 4. e la stessa non ha avuto seguito<\/strong><\/li>\n<li><strong>si ha motivo di ritenere che con l\u2019utilizzo dei canali di segnalazione interni alla segnalazione non verrebbe dato seguito oppure si incorrerebbe in ritorsioni o atti discriminatori.<\/strong><\/li>\n<li><strong>la persona segnalante ha motivo di ritenere che la segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc154744258\"><\/a><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Trattazione della segnalazione<\/strong><\/h3>\n<h2><a name=\"_Toc154744259\"><\/a><strong>6.1 Ricezione della segnalazione<\/strong><\/h2>\n<p>Se la segnalazione \u00e8 correttamente effettuata, il segnalante ottiene un avviso di ricevimento della segnalazione <u>entro sette giorni<\/u> dalla ricezione della stessa che potr\u00e0 visualizzare accedendo all\u2019interno della piattaforma con il codice identificativo comunicatogli al momento della segnalazione.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744260\"><\/a><strong>6.2 Valutazione di procedibilit\u00e0 e ammissibilit\u00e0<\/strong><\/h2>\n<p>Una volta ricevuta la segnalazione, il Comitato Whistleblowing valuta preliminarmente se la segnalazione possiede i requisiti soggettivi e oggettivi (par. 2, 3) che determinano la procedibilit\u00e0 secondo la presente procedura.<\/p>\n<p>In caso contrario la segnalazione sar\u00e0 trattata come ordinaria.<\/p>\n<p>Una volta accertata la procedibilit\u00e0, il Comitato Whistleblowing accerta l\u2019ammissibilit\u00e0 della segnalazione mediante verifica dei requisiti indicati al paragrafo 4.<\/p>\n<p><strong>In particolare, ai fini dell\u2019ammissibilit\u00e0, \u00e8 necessario che risultino chiare: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le <strong>circostanze di tempo e di luogo <\/strong>in cui si \u00e8 verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalit\u00e0 attraverso cui il segnalante \u00e8 venuto a conoscenza dei fatti;<\/li>\n<li>le <strong>generalit\u00e0 o altri elementi <\/strong>che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla luce di queste indicazioni<strong>, la segnalazione verr\u00e0, quindi, ritenuta inammissibile per: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; <\/strong><\/li>\n<li><strong>manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; <\/strong><\/li>\n<li><strong>esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti; <\/strong><\/li>\n<li><strong>produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell\u2019assistenza tecnica di professionisti terzi per le valutazioni di procedibilit\u00e0 e ammissibilit\u00e0 \u00e8 necessario &#8211; al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa &#8211; oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l&#8217;identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all\u2019interno della segnalazione).<\/p>\n<p><strong>Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile per mancanza dei requisiti indicati ai paragrafi 2,3 e 4, il Comitato Whistleblowing procede all&#8217;archiviazione, garantendo comunque la tracciabilit\u00e0 delle motivazioni a supporto nel Registro delle segnalazioni.<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744261\"><\/a><strong>6.3 Fase istruttoria<\/strong><\/h2>\n<p>Una volta verificata la procedibilit\u00e0 e l\u2019ammissibilit\u00e0 della segnalazione, il Comitato Whistleblowing procede con la fase istruttoria, finalizzata a verificare la fondatezza della segnalazione, attraverso (a titolo esemplificativo):<\/p>\n<ul>\n<li>acquisizione di documenti<\/li>\n<li>audizione di interni\/esterni<\/li>\n<li>supporto di consulenti, qualora necessario<\/li>\n<li>dialogo con il <em>whistleblower<\/em>, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre nelle piattaforme informatiche o anche di persona<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell\u2019assistenza tecnica di professionisti terzi, nonch\u00e9 del supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali \u00e8 necessario &#8211; al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa &#8211; oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l&#8217;identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all\u2019interno della segnalazione).<\/p>\n<p>Nel caso in cui la rivelazione di dati sia necessaria per la verifica di fondatezza della segnalazione, ai soggetti interni andranno estesi gli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura, mentre per gli esterni essi dovranno essere previsti in specifiche clausole contrattuali.<\/p>\n<p>Qualora la segnalazione risulti <strong><em>infondata<\/em><\/strong>, il Comitato Whistleblowing proceder\u00e0 all\u2019<strong>archiviazione<\/strong>, garantendo tracciabilit\u00e0 dei motivi sul Registro delle Segnalazioni.<\/p>\n<p>Qualora la segnalazione risulti <strong><em>fondata,<\/em><\/strong> il Comitato Whistleblowing informa l\u2019Amministratore Unico degli esiti della segnalazione, per i provvedimenti conseguenti, qua li azioni correttive o azioni disciplinari o necessit\u00e0 di trasmissione all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p><strong>Al Comitato Whistleblowing non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilit\u00e0 individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti. <\/strong><\/p>\n<p>Qualora il segnalato sia l\u2019Amministratore Unico e la segnalazione risulti fondata, il Comitato Whistleblowing riferir\u00e0 gli esiti al Collegio Sindacale per le opportune determinazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744262\"><\/a><strong>6.4 Riscontro al segnalante<\/strong><\/h2>\n<p>Il Comitato Whistleblowing o uno dei due Referenti (qualora sia solo uno di questi a procedere) fornir\u00e0 riscontro al segnalante <u>entro tre mesi<\/u> dall\u2019avviso di ricezione della segnalazione.<\/p>\n<p><strong>Per \u201criscontro\u201d si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.<\/strong><\/p>\n<p>Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Comitato Whistleblowing pu\u00f2 comunicare al segnalante:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019<strong>avvenuta archiviazione <\/strong>della segnalazione, motivandone le ragioni;<\/li>\n<li>l\u2019avvenuto <strong>accertamento della fondatezza della segnalazione <\/strong>e la sua trasmissione agli organi interni competenti;<\/li>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 svolta fino a questo momento e\/o l\u2019attivit\u00e0 che intende svolgere.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744263\"><\/a><strong>6.5\u00a0 <\/strong><strong>Ipotesi di conflitto di interessi dei membri del Comitato Whistleblowing<\/strong><\/h2>\n<p>Qualora uno dei due membri del Comitato Whistleblowing sia coinvolto nella segnalazione (in quanto segnalante, segnalato o informato dei fatti): all\u2019interno della piattaforma sar\u00e0 possibile inviare la segnalazione solo al referente non coinvolto.<\/p>\n<p>Qualora entrambi i membri del Comitato Whistleblowing siano coinvolti il soggetto segnalante potr\u00e0 utilizzare il canale esterno presso ANAC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc154744264\"><\/a><strong>7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Le forme di tutela previste in applicazione della disciplina \u201cwhistleblowing\u201d<\/strong><\/h3>\n<h2><a name=\"_Toc154744265\"><\/a><strong>7.1 Soggetti ai quali sono riconosciute le tutele<\/strong><\/h2>\n<p>Se la segnalazione detiene tutti i requisiti soggettivi e oggettivi (par. 2, 3 e 4) previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. 24\/2023, sar\u00e0 trattata secondo la presente procedura e saranno riconosciute le tutele meglio esplicitate di seguito.<\/p>\n<p><strong>Le tutele sono riconosciute alla persona che effettua la segnalazione (segnalante) nonch\u00e9 a tutti i soggetti che, pur non essendo i segnalanti, potrebbero subire ritorsioni in ragione del ruolo assunto nella segnalazione e\/o del rapporto esistente con il segnalante, segnatamente:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>facilitatori<\/em><\/strong>: persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ed operante nel medesimo contesto lavorativo;<\/li>\n<li><strong><em>persone legate da un rapporto affettivo o di parentela o abituale e corrente con il segnalante che operino nel medesimo contesto lavorativo;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>colleghi di lavoro del segnalante o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>enti di propriet\u00e0 del segnalante;<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>enti presso i quali il segnalante presta la propria attivit\u00e0 lavorativa.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h2><a name=\"_Toc154744266\"><\/a><strong>7.2 Tutela della riservatezza<\/strong><\/h2>\n<p><strong>L\u2019identit\u00e0 della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui pu\u00f2 evincersi, direttamente o indirettamente, tale identit\u00e0 non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante<\/strong>.<\/p>\n<p>La tutela della riservatezza \u00e8 garantita anche rispetto al contenuto della segnalazione, dunque anche rispetto anche al segnalato e a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.<\/p>\n<p>Tale tutela viene assicurata durante tutte le fasi del procedimento.<\/p>\n<p>Qualora a seguito della segnalazione si instauri un procedimento disciplinare, l\u2019identit\u00e0 della persona segnalante non pu\u00f2 essere rivelata, ove la contestazione dell\u2019addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.\u00a0 Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell\u2019identit\u00e0 della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell\u2019incolpato, la segnalazione sar\u00e0 utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identit\u00e0.<\/p>\n<p>La riservatezza deve essere garantita per ogni modalit\u00e0 di segnalazione.<\/p>\n<p>Per la modalit\u00e0 informatica di segnalazione, OMAG S.p.A. avr\u00e0 cura di verificare, presso il fornitore esterno di servizi, che la piattaforma informatica sia dotata dei requisiti necessari per tutelare la riservatezza di tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni.<\/p>\n<p>La tutela della riservatezza \u00e8 assicurata anche nei confronti di colui al quale la segnalazione \u00e8 riferita (c.d. segnalato). Per contemperare la tutela della riservatezza del segnalato ed il suo diritto di difesa, tale soggetto pu\u00f2 essere sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l\u2019acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il segnalato non ha diritto ad essere informato sulla segnalazione che lo riguarda, se non con l\u2019avvio di un eventuale procedimento disciplinare nei suoi confronti, nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.<\/p>\n<p><strong>Tali tutele vengono meno nel caso in cui le segnalazioni siano anche oggetto di denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, per consentire all\u2019autorit\u00e0 stessa di condurre le proprie indagini e giungere ad un pieno accertamento del fatto.<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744267\"><\/a><strong>7.3 Tutela contro le ritorsioni<\/strong><\/h2>\n<p><strong>E\u2019 fermamente vietato porre in essere qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del segnalante e di tutti i soggetti menzionati al paragrafo 7.1.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per \u201critorsione\u201d si intende \u201cqualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o pu\u00f2 provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto<em>.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><u>A titolo esemplificativo e non esaustivo<\/u>, sono considerate ritorsioni:<\/p>\n<ol>\n<li>licenziamento, sospensione o misure equivalenti;<\/li>\n<li>retrocessione di grado o mancata promozione;<\/li>\n<li>mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell\u2019orario di lavoro;<\/li>\n<li>sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell\u2019accesso alla stessa;<\/li>\n<li>note di demerito o referenze negative;<\/li>\n<li>adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;<\/li>\n<li>coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;<\/li>\n<li>discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;<\/li>\n<li>mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;<\/li>\n<li>mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;<\/li>\n<li>danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunit\u00e0 economiche e la perdita di redditi;<\/li>\n<li>inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che pu\u00f2 comportare l\u2019impossibilit\u00e0 per la persona di trovare un\u2019occupazione nel settore o nell\u2019industria in futuro;<\/li>\n<li>conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;<\/li>\n<li>annullamento di una licenza o di un permesso;<\/li>\n<li>richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per l\u2019applicazione della tutela \u00e8, per\u00f2, necessario che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalit\u00e0 e le condizioni di accesso alla segnalazione).<\/p>\n<p><strong>Questo implica da parte del segnalante un\u2019attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non \u00e8 sufficiente si fondino su semplici supposizioni, \u201cvoci di corridoio\u201d o notizie di pubblico dominio.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui il segnalante o qualsiasi altro soggetto menzionato al paragrafo 7.1 ritenga di aver subito una ritorsione \u2013 anche tentata o minacciata \u2013 dovr\u00e0 rivolgersi ad ANAC (Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione), alla quale \u00e8 affidato il compito di accertare se le presunte ritorsioni siano conseguenti alla segnalazione.<\/p>\n<p>Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l\u2019intento ritorsivo si presume per il soggetto segnalante (<u>non per gli altri soggetti menzionati al paragrafo 7.1<\/u>). Infatti, opera un\u2019inversione dell\u2019onere probatorio e, pertanto, laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l\u2019onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest\u2019ultima dovr\u00e0, quindi, dimostrare che la presunta ritorsione non \u00e8 connessa alla segnalazione ma dipende da ragioni estranee.<\/p>\n<p>Nel caso in cui ANAC accerti la ritorsione quale consequenziale alla segnalazione, verr\u00e0 dichiarata la nullit\u00e0 dell\u2019atto ritorsivo e comminata una sanzione (da 10.000 a 50.000 euro) a chi ha adottato il provvedimento ritorsivo<strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilit\u00e0 penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilit\u00e0 civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744268\"><\/a><strong>7.4 Limitazioni di responsabilit\u00e0 per il segnalante<\/strong><\/h2>\n<p><strong>Il segnalante non risponde \u2013 n\u00e9 in sede penale, n\u00e9 in sede civile, n\u00e9 in sede amministrativa &#8211; per la rivelazione di informazioni per le quali \u00e8 vincolato da obbligo di segreto.<\/strong><\/p>\n<p>A titolo di esempio, costituiscono ipotesi di violazioni di obbligo di segreto:<\/p>\n<ul>\n<li>rivelazione e utilizzazione del segreto d\u2019ufficio (art. 326 c.p.);<\/li>\n<li>rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);<\/li>\n<li>rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);<\/li>\n<li>violazione del dovere di fedelt\u00e0 e di lealt\u00e0 (art. 2105 c.c.);<\/li>\n<li>violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d\u2019autore;<\/li>\n<li>violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per l\u2019applicazione della tutela \u00e8, per\u00f2, necessario che sussistano due condizioni:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;<\/li>\n<li>la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalit\u00e0 e le condizioni di accesso alla segnalazione).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ad esempio, il segnalante non beneficer\u00e0 della limitazione di responsabilit\u00e0, qualora:<\/p>\n<ul>\n<li>le informazioni svelate e coperta da obbligo di segreto non siano necessarie per la segnalazione;<\/li>\n<li>le informazioni siano state acquisite in modalit\u00e0 illecita (es. violazione di sistema informatico e furto di dati).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc154744269\"><\/a><strong>7.5 Divieto di rinunce e transazioni<\/strong><\/h2>\n<p>Qualunque rinuncia (anche volontaria) o transazione, integrale o parziale, che abbia ad oggetto i diritti e le tutele previste dalla presente procedura non \u00e8 valida, salvo che sia effettuata nelle sedi protette (giudiziaria, amministrativa o sindacale) di cui all\u2019art. 2113, c. 4, del codice civile.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc154744270\"><\/a><strong>8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Conservazione e archiviazione<\/strong><\/h3>\n<p>Il Comitato provvede ad archiviare la documentazione relativa alle segnalazioni ricevute tramite canale informatico (ALTERNATIVA 1) e alla sua istruttoria, in un apposito spazio logico che garantisce &#8211; anche con strumenti di crittografia &#8211; la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 della persona segnalante e gli elementi della segnalazione, accessibili solo ai componenti del Comitato.<\/p>\n<p>La documentazione relativa alle segnalazioni ricevute tramite ALTERNATIVA 2, ALTERNATIVA 3 e saranno conservate in archivi dotati di idonee misure di sicurezza ed accessibili esclusivamente al Comitato Whistleblowing.<\/p>\n<p>Le segnalazioni ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, <strong>non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell\u2019esito finale della procedura di segnalazione<\/strong>, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all\u2019articolo 12 del D.Lgs. 24\/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016\/679 e 3, comma 1, lettera e).<\/p>\n<p>Trascorsi i cinque anni, il Comitato Whistleblowing pu\u00f2 comunque mantenere un Registro delle segnalazioni nel quale devono essere anonimizzati i dati personali relativi al segnalante, alle persone coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonch\u00e9 a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella segnalazione.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc154744271\"><\/a><strong>9\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Segnalazioni anonime e loro trattazione<\/strong><\/h3>\n<p>Le segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno approfondite e valutate \u00a0dal Comitato Whistleblowing ma alle stesse non sar\u00e0 applicata la presente procedura e quindi il segnalante non avr\u00e0 diritto al riscontro sull\u2019esito della segnalazione, n\u00e9 potranno essere riconosciute le tutele in materia di whistleblower.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile effettuare segnalazioni anonime nella modalit\u00e0 di cui all\u2019ALTERNATIVA 1 e 2.<\/p>\n<p>In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal Comitato Whistleblowing nel Registro delle Segnalazioni e la documentazione ricevuta dovr\u00e0 essere conservata.<\/p>\n<p><strong>Infatti, in caso di successiva identificazione del segnalante anonimo, la segnalazione verr\u00e0 trattata secondo la presente procedura ed al segnalante saranno riconosciute le relative tutele (ad esempio, in caso di atti ritorsivi conseguenti alla segnalazione).<\/strong><\/p>\n<p><strong>***<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto quivi non disciplinato, si rimanda al D. Lgs. 24\/2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0 Scopo della procedura di segnalazione OMAG S.p.A., con sede a Gradara (PU), Via Santi 42\/A, C.F. e P. IVA: 02154180406, ha adottato la presente Procedura in applicazione di quanto previsto dal D. 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